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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e' autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di piante innestate, a favore delle piccole aziende, nella, misura massima del 50 per cento.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art2 · fonte del testo