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Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai fini del potenziamento della lotta antiparassitaria a difesa dell'olivo, e' autorizzato a concedere contributi nella spesa per l'acquisto di attrezzature per l'impiego di antiparassitari nella misura massima, del 50 per cento ad agricoltori singoli od associati, con preferenza per i coltivatori diretti.

Testo in vigore dal 8 agosto 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-26;839~art3 · fonte del testo