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E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole. I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende.

Testo in vigore dal 28 ottobre 1954 al 24 agosto 1956

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1954-10-16;989~art1 · fonte del testo