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E' autorizzata la spesa di cinque miliardi, da iscriversi, in ragione di un miliardo all'anno e a decorrere dall'esercizio finanziario 1954-55, nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per la concessione di contributi nella misura massima del cinquanta per cento del prezzo di acquisto di sementi selezionate di cereali, di foraggere e di piante orticole. I contributi possono essere concessi ai coltivatori diretti e, nelle zone con agricoltura arretrata, anche ad altri imprenditori agricoli che gestiscano piccole o medie aziende. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 25 luglio 1956, n.850
1La L. 25 luglio 1956, n.850 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La spesa di cinque miliardi disposta dalla legge 16 ottobre 1954, n. 989, riguardante provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, e' aumentata di tre miliardi."
Testo in vigore dal 24 agosto 1956 al 22 dicembre 2008
