Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 38 — Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti
Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non piu' di 120 posti-letto.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
