Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 38 — Struttura interna per gli ospedali per lungodegenti e convalescenti

Negli ospedali per lungodegenti e per convalescenti le sezioni devono comprendere non meno di 25 e non piu' di 30 posti-letto. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di 80 e non piu' di 120 posti-letto.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art38 · fonte su Normattiva