Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera
Art. 37 — Struttura interna degli ospedali specializzati
Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.
Testo vigente dal 12 marzo 1968
