Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera

Art. 37 — Struttura interna degli ospedali specializzati

Negli ospedali specializzati le sezioni devono comprendere non meno di quindici posti-letto e non piu' di venti. Negli stessi ospedali le divisioni devono comprendere non meno di trenta posti-letto e non piu' di ottanta.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art37 · fonte su Normattiva