Art. 11 — Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962 n. 17
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, puo' essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui, sistemi di costruzione e di arredamento.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
