Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 11 — Utilizzazione del fondo, di cui al quarto comma dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962 n. 17

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La somma residua del fondo previsto dall'articolo 3, comma quarto, della legge 26 gennaio 1962, n. 17, destinata al funzionamento del centro studi della Direzione generale per l'edilizia scolastica e per l'arredamento della scuola, puo' essere utilizzata per spese e contributi relativi a ricerche e documentazione sui, sistemi di costruzione e di arredamento.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art11 · fonte su Normattiva