Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 3 — Presentazione dei progetti

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I progetti definitivi devono essere sottoposti all'approvazione degli organi competenti entro il termine massimo di sei mesi dall'avvenuta promessa di contributo. I progetti predisposti per edifici destinati alle cessate scuole di avviamento professionale e alle scuole d'arte, gia' approvati all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, devono essere riveduti e rappresentati entro quattro mesi dalla stessa data. Tutti gli altri progetti, ove siano restituiti per eventuali modificazioni, devono essere ripresentati per l'approvazione nel termine massimo di quattro mesi dalla restituzione. Nelle spese di arredamento di cui alle lettere a) e c) del primo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, sono comprese anche quelle relative all'arredamento dei locali per la direzione, per la segreteria e per gli uffici.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art3 · fonte su Normattiva