Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965
Art. 3 — Spese ammesse a contributo
Nelle spese per le quali e' ammesso il contributo sono incluse:
- a)quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi e ogni altro sussidio didattico, per gli edifici da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole elementari e materne, secondo le indicazioni contenute nel regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1956, n. 1688;
- b)quelle per l'alloggio degli insegnanti quando la abitazione nei locali della scuola sia obbligatoria per legge;
- c)quelle relative all'arredamento, ivi compresa la attrezzatura delle palestre, ed ai sussidi audiotelevisivi per gli edifici, da costruire, completare e riattare, destinati alle scuole secondarie, nonche' alla costruzione, ampliamento e riattamento degli edifici destinati ai convitti di cui all'articolo 20 della legge 15 giugno 1931, n. 889, annessi alle scuole stesse, nei limiti stabiliti dal regolamento per la compilazione dei progetti degli edifici di cui al successivo articolo 11;
- d)quelle occorrenti per la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza e il collaudo delle opere. Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni.
Testo vigente dal 8 agosto 1962
