Provvidenze per l'edilizia scolastica

Art. 8 — Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:

  • 1)le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:
  • a)alto comprovante la piena proprieta' dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;
  • b)dichiarazione di idoneita' dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
  • 2)l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalita' degli edifici; 3)Commissione per il giudizio sulle gare di appalto concorso e' integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;
  • 4)l'approvazione dei progetti e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilitita'. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
  • 5)l'indennita' di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
  • 6)la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro;
  • 7)il collaudo delle opere 6 eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprieta' degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;
  • 8)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1964-12-18;1358~art8 · fonte su Normattiva