Provvidenze per l'edilizia scolastica
Art. 8 — Procedure relative all'edilizia scolastica prefabbricata
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In ordine all'attuazione del programma di edilizia scolastica prefabbricata, si applicano le disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quinto dell'articolo 3 della legge 26 gennaio 1962, n. 17, con le seguenti modificazioni ed integrazioni:
- 1)le domande degli Enti intese a fruire delle provvidenze di cui al precedente articolo 7 debbono pervenire al Ministero della pubblica istruzione, per il tramite del provveditore agli studi, accompagnate dai seguenti documenti:
- a)alto comprovante la piena proprieta' dell'area o atto deliberativo per l'acquisizione di essa;
- b)dichiarazione di idoneita' dell'area ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;
- 2)l'intervento finanziario dello Stato copre anche la spesa relativa all'apprestamento dell'area, alle opere di installazione e funzionalita' degli edifici; 3)Commissione per il giudizio sulle gare di appalto concorso e' integrata da sei esperti, di cui due designati, uno ciascuno, rispettivamente dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale dell'Ordine professionale degli architetti due designati, uno ciascuno, rispettivamente dall'Associazione nazionale dei Comuni d'Italia e dall'Unione delle Province italiane, e due dal Consiglio nazionale delle ricerche. Le funzioni di segretario saranno espletate da due funzionari con qualifica di direttore di divisione, appartenenti rispettivamente al Ministero della pubblica istruzione e a quello dei lavori pubblici;
- 4)l'approvazione dei progetti e' disposta con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per i lavori pubblici ed equivale a dichiarazione di pubblica utilitita'. I lavori per l'approntamento dell'area e per la costruzione dell'edificio sono considerati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge;
- 5)l'indennita' di espropriazione dell'area viene determinata ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892;
- 6)la sorveglianza dei lavori per l'apprestamento dell'area e la direzione dei lavori per la costruzione dell'edificio sono affidate all'ISES mediante apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quelli per i lavori pubblici e per il tesoro;
- 7)il collaudo delle opere 6 eseguito a cura del Ministero dei lavori pubblici. Gli edifici passano in proprieta' degli enti, con destinazione permanente ad uso scolastico e con i conseguenti oneri di manutenzione;
- 8)per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 e per l'esercizio finanziario 1965 sono richiamate in vigore le norme previste dalla legge 26 gennaio 1963, n. 47.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
