Art. 9 — Utilizzazione dei contributi per l'edilizia della scuola materna
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La spesa autorizzata con gli articoli 14 e 15 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'edilizia della scuola materna, potra' essere utilizzata per la concessione di contributi anche per il completamento di edifici da destinare a scuola materna, limitatamente alle opere di completamento. I contributi, di cui agli, articoli 14 e 15 della citata legge, potranno essere corrisposti, in corso d'opera, in base allo stato di avanzamento dei lavori nella misura percentuale indicata nel decreto di concessione.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1964 al 16 dicembre 2010
