Art. 33 — Finanziamenti per l'edilizia della scuola materna statale, nella prima applicazione della presente legge
Nella prima applicazione della presente legge, saranno utilizzati per la costruzione di edifici per scuole materne statali i fondi stanziati dall'articolo 14, primo e secondo comma, della legge 24 luglio 1962, n. 1073, nonche' dal primo comma dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 874, secondo le norme previste dallo articolo 5 della soprarichiamata legge 24 luglio 1962, n. 1073. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
1La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Testo vigente dal 9 gennaio 1969
