Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali e' istituita presso i servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:
- a)accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonche' i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;
- b)formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 gennaio 1985, n. 1
2La L. 10 gennaio 1985, n. 1 ha disposto (con l'art. 14, comma 1) che "La commissione tecnica per l'editoria prevista dall'articolo 7 della legge 6 giugno 1975, n. 172, e' soppressa".
Testo vigente dal 13 gennaio 1985
