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Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, e per i beni culturali e ambientali e' istituita presso i servizi informazioni e proprieta' letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri una commissione tecnica rappresentativa delle categorie interessate con il compito di:
- a)accertare la sussistenza per i giornali non quotidiani, per i periodici, per le riviste e per le agenzie di stampa dei requisiti richiesti per la concessione dei benefici previsti dalla presente legge nonche' i dati relativi alla tiratura dei giornali quotidiani;
- b)formulare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge indicazioni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per garantire il pluralismo dell'informazione.
Testo in vigore dal 9 giugno 1975 al 13 gennaio 1985
