L'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:
- 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
- 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
- 3)navi fluviali e lacuali;
- 4)navi di proprieta' dello Stato;
- 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore".
Testo vigente dal 18 dicembre 1984
