L'articolo 4 della legge 14 agosto 1982, n. 600, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "E' esclusa dai benefici di cui al primo comma dell'articolo 2 della presente legge la demolizione di:

  • 1)navi da carico secco o miste di eta' superiore a 25 anni e quelle da carico liquido di eta' superiore a 15 anni;
  • 2)navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade;
  • 3)navi fluviali e lacuali;
  • 4)navi di proprieta' dello Stato;
  • 5)rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza inferiore a 500 cavalli vapore".

Testo vigente dal 18 dicembre 1984

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urn:nir:stato:legge:1984-12-11;848~art21 · fonte su Normattiva