Art. 2 — Cantieri ammessi al contributo per nuove costruzioni navali
Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo precedente i cantieri costruttori di navi per la navigazione marittima che, in effettivo esercizio al 31 dicembre 1963, abbiano continuato la propria attivita', anche se con temporanee sospensioni, fino al 31 dicembre 1971; sono in ogni caso esclusi dalla concessione i cantieri ai quali siano stati concessi i benefici del titolo III della legge 4 gennaio 1968, n. 19, per la conversione dell'attivita' di costruzione navale. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1975, n. 720
2La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.
L. 25 maggio 1978, n. 231
3La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Testo vigente dal 21 giugno 1978
