Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 4 — Domanda di concessione del contributo per nuove costruzioni navali

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Nella domanda di concessione del contributo il cantiere deve indicare:

  • a)il tipo e le caratteristiche tecniche della costruzione;
  • b)l'anno di inizio dei lavori di costruzione e la presunta durata dei medesimi;
  • c)il prezzo della costruzione;
  • d)salvo che la costruzione sia eseguita per conto proprio, il committente e l'eventuale clausola della revisione del prezzo.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art4 · fonte su Normattiva