Art. 3 — Campo di applicazione del contributo per nuove costruzioni navali
Sono escluse dal contributo di cui all'articolo 1:
- a)le navi abilitate esclusivamente alla navigazione fluviale, lacuale, lagunare e le navi da diporto;
- b)i galleggianti e le navi abilitate al servizio marittimo dei porti e delle rade eccettuati i rimorchiatori muniti di apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV e le draghe semoventi a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
- c)le navi di stazza lorda inferiore a 150 tonnellate, eccettuati i rimorchiatori di cui alla lettera b);
- d)le navi costruite per conto dello Stato. 2 3
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 23 dicembre 1975, n. 720
2La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.
L. 25 maggio 1978, n. 231
3La L. 25 maggio 1978, n. 231 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti sono prorogate le disposizioni dei titoli I e III della legge 27 dicembre 1973, n. 878, ad eccezione dell'articolo 23 della medesima legge".
Testo vigente dal 21 giugno 1978
