Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 9 — Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali

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In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 5. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruita' del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sara' modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'articolo 5.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art9 · fonte su Normattiva