Provvidenze per l'industria cantieristica navale

Art. 9 — Liquidazione del contributo per nuove costruzioni navali

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978. Leggi il testo vigente →

In corrispondenza del 25 per cento, del 50 per cento e del 75 per cento dell'avanzamento globale dei lavori di nuove costruzioni navali possono essere corrisposti tre anticipi ciascuno uguale al 25 per cento del contributo risultante dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 5. A lavori ultimati il Ministero della marina mercantile accerta la congruita' del prezzo contrattuale compresa l'eventuale revisione di questo e, per le costruzioni iniziate in conto proprio dal cantiere, del prezzo di vendita delle medesime o del prezzo di mercato di navi similari in assenza di contratto di vendita. La liquidazione definitiva del contributo e' disposta in base alle risultanze degli accertamenti suddetti con decreto del Ministro per la marina mercantile con il quale sara' modificato, se occorra, l'importo indicato nel provvedimento di cui all'articolo 5. 2

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 23 dicembre 1975, n. 720

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La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

Testo in vigore dal 20 gennaio 1976 al 21 giugno 1978

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 20 gennaio 1976

Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1974 al 20 gennaio 1976.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 23 dicembre 1975, n. 720

    La L. 23 dicembre 1975, n. 720 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che la validita' delle disposizioni del titolo I e degli articoli 16, 17, 18 e 25 della legge 27 dicembre 1973, n. 878, e' prorogata al 31 dicembre 1977.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-27;878~art9 · fonte del testo