Art. 2 — Misura del contributo
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984. Leggi il testo vigente →
Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire puo' essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo puo' essere elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8; con tali norme sara' parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 16 agosto 1984
