Art. 2 — Misura del contributo
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Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata del naviglio da demolire puo' essere concesso un contributo di L. 50.000. Detto contributo puo' essere elevato fino a L. 100.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8; con tali norme sara' parimenti fissata la definizione convenzionale di tonnellata di stazza lorda compensata, ai fini dell'applicazione della presente legge. ((Per ogni tonnellata di stazza lorda compensata dell'unita' da trasformare puo' essere concesso un contributo di L. 25.000. Detto contributo puo' essere elevato fino a L. 50.000 per tonnellata di stazza lorda compensata in funzione della minore eta' della nave sulla base di coefficienti che saranno fissati dalle norme da emanarsi ai sensi del successivo articolo 8. Detto contributo non puo' in ogni caso risultare superiore al 6 per cento del prezzo dei lavori di trasformazione ritenuto congruo dal Ministero della marina mercantile)).
Testo in vigore dal 16 agosto 1984 al 19 dicembre 1984
