Alla copertura della spesa prevista dall'art. 1, per l'esercizio finanziario 1954-55, si provvedera' con riduzione di pari importo del fondo stanziato al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 31 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-21;1311~art3 · fonte del testo