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Per gli atti e i contratti di mutuo occorrenti per la esecuzione delle opere finanziate dagli istituti di credito previsti nel precedente articolo 4, anche per quanto riguarda le agevolazioni tributarie ed altri benefici, si osservano le stesse disposizioni vigenti per le operazioni di credito a lungo e medio termine di cui alla legge 27 luglio 1962, n. 1228.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art16 · fonte su Normattiva