Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettivita' alberghiera e turistica
Art. 4 — Istituti finanziatori
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011. Leggi il testo vigente →
Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:
- a)dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;
- b)da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c)dalle casse di risparmio.
Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011
