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Le operazioni di credito previste dalla presente legge sono effettuate:

  • a)dalla sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico presso la Banca nazionale del lavoro;
  • b)da istituti e sezioni di credito a medio o lungo termine, compresi quelli di credito fondiario designati dal Ministero del tesoro, sentiti il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ed il Ministero del turismo e dello spettacolo;
  • c)dalle casse di risparmio.

Testo in vigore dal 9 aprile 1968 al 21 giugno 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;326~art4 · fonte su Normattiva