Il Mediocredito centrale puo' effettuare operazioni finanziarie con gli Istituti e le Aziende di credito di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni, con i loro istituti centrali di categoria, con Enti ed Istituti di diritto pubblico, con istituti assicurativi e previdenziali e con istituti finanziatori esteri. All'uopo il Mediocredito centrale puo' cedere i titoli da esso posseduti, munendoli, ove necessario, della propria girata, ovvero puo' costituirli in pegno. Rimangono ferme le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 4 della legge 3 dicembre 1957, numero 1196 e, nei riguardi delle Aziende di credito, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 maggio 1977, n. 227
1La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, e' abrogata la presente legge.
Testo vigente dal 11 giugno 1977
