Nei casi previsti dagli articoli precedenti puo' essere inoltrata istanza di riconoscimento di proprieta' a mezzo ricorso al pretore del luogo in cui e' situato il fondo. Il ricorso deve contenere l'indicazione specifica dei documenti sui quali si fonda e dei mezzi di prova che si propongono ai fini dell'accertamento del possesso. L'istanza e' resa nota mediante affissione, per novanta giorni, all'albo del Comune, in cui sono situati i fondi per i quali viene richiesto il riconoscimento del diritto di proprieta', e all'albo della pretura, ed e' pubblicata per estratto, per una sola volta, nel foglio annunzi legali della Provincia. Nelle due pubblicazioni deve essere indicato il termine di novanta giorni per la opposizione di cui ai terzo comma del presente articolo. La pubblicazione nel Foglio annunzi legali della Provincia deve essere fatta non oltre quindici giorni dalla data dell'avvenuta affissione nei due albi. La istanza deve essere inoltre notificata a coloro che, nel ventennio antecedente alla presentazione della stessa, abbiano trascritto contro l'istante o i suoi danti causa domanda giudiziale non perenta diretta a rivendicare la proprieta' o altri diritti reali di godimento sui fondi medesimi. Contro la richiesta di riconoscimento e' ammessa opposizione da parte di chiunque vi abbia interesse entro novanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Sull'opposizione il pretore giudica con sentenza nei limiti della propria competenza per valore. Qualora il valore dei fondi cui l'opposizione si riferisce ecceda da tali limiti, rimette gli atti al tribunale competente. Qualora invece non sia fatta opposizione, il pretore, raccolte, ove occorra, le prove indicate ed assunte le informazioni opportune, provvede con decreto, per il quale, in caso di accoglimento dell'istanza, si osservano le forme di pubblicita previste dal secondo comma. Contro tale decreto puo' essere proposta opposizione entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di affissione. Il pretore provvede ai sensi del comma precedente. Contro il decreto di rigetto il ricorrente puo' proporre reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione, mediante ricorso al tribunale, che provvede in camera di consiglio. Il decreto di accoglimento non opposto e la sentenza definitiva passata in cosa giudicata, ove contenga riconoscimento di proprieta', costituiscono titolo per la trascrizione ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile. La registrazione e la trascrizione sono effettuate coi benefici previsti dall'articolo 2. Sono salvi i diritti che i terzi di buona fede abbiano acquistato da colui che ha ottenuto il decreto o la sentenza di cui al comma precedente, purche' l'acquisto abbia avuto luogo in base ad un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale con cui si faccia valere sull'immobile un diritto di proprieta' od altro diritto reale.

Testo vigente dal 29 novembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 29/1971

    Questione infondata
    17 febbraio 1971

    Vedi: sent. n. 103/69.

    Art. 24 cost. · Art. 4 Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 103/1969

    Questione infondata
    26 giugno 1969

    L'obbligo di notificare il ricorso presentato al pretore soltanto a coloro che nel ventennio antecedente hanno trascritto contro l'istante domanda giudiziale non perenta di rivendica della proprietà o di altri diritti reali di godimento sul fondo e non anche a qualsiasi altro interessato ed, in particolare, a chi dal catasto risulti proprietario del fondo stesso, trova fondamento e logica spiegazione nel fatto che i primi hanno manifestato la volontà di contrastare il diritto di chi vuole acquistare la proprietà per usucapione, mentre ciò non può dirsi per quelle persone delle quali siano ignote l'esistenza e la pretesa. La trascrizione dell'atto di rivendica della proprietà, cioè, da' luogo ad una diversità di situazioni, atta a giustificare razionalmente il trattamento differenziato.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 111 cost. · Art. 4 Provvidenze per la regolarizzazione del titolo di proprieta in favore della piccola proprieta' rurale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-11-14;1610~art4 · fonte su Normattiva