Art. 10 — Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica
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Il Ministero della pubblica istruzione promuovera' una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e delle relative attrezzature per accertarne la funzionalita' didattica e ambientale e rilevarne le carenze qualitative e quantitative. La rilevazione dovra', concludersi entro il 31 marzo 1906. Per la metodologia 6 le modalita' della rilevazione, Il Ministero della pubblica istruzione si avvarra' della assistenza di una Commissione consultiva composta di esperti che provvedera' anche alla elaborazione dei dati raccolti. Per la raccolta dei dati, secondo la metodologia prescelta, il Ministero della pubblica istruzione puo' avvalersi della collaborazione di Istituti specializzati compresi quelli dipendenti dalle Universita' e dagli Istituti superiori e di Enti pubblici territoriali. Agli scopi di cui al presente articolo e' stanziata la somma di lire 600 milioni di cui 200 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1965 e 400 milioni nello stato di previsione medesimo per l'anno finanziario 1966.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 aprile 1966, n. 260
1La L. 26 aprile 1966, n. 260 ha disposto (con l'articolo unico) che "Il termine di cui all'articolo 10 della legge 13 luglio 1965, n. 874, per la conclusione della rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica e' prorogato al 31 gennaio 1967."
Testo in vigore dal 29 maggio 1966 al 16 dicembre 2010
