Provvidenze per la scuola per il periodo 1° luglio 1965-31 dicembre 1965

Art. 3 — Edilizia scolastica e degli istituti di educazione

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Sono autorizzati, per l'anno finanziario 1965, gli ulteriori limiti di impegno di 1.625 milioni e di 15 milioni per provvedere alla corresponsione dei contributi relativi ad opere di edilizia contemplati rispettivamente agli articoli 2 e 29 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. La somma complessiva di 57.400 milioni, occorrente per la corresponsione dei contributi previsti dal comma precedente, sara' iscritta negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di 1.610 milioni annui a partire dal 1965.

Testo in vigore dal 28 luglio 1965 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1965-07-13;874~art3 · fonte su Normattiva