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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in dipendenza del terremoto verificatosi nella zona di Ruccamonfina e dintorni nella provincia di Caserta, in conformita' alle disposizioni della legge 10 gennaio 1952, n. 9, e degli articoli 2 e 3 della legge 13 luglio 1957, n. 554. Il Ministro per i lavori pubblici determina, con proprio decreto, il programma per l'attuazione delle provvidenze previste in tali disposizioni.

Testo in vigore dal 18 giugno 1960 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1960-05-30;538~art1 · fonte del testo