Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche. Sono ridotte alla meta' l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 29 luglio 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-21;739~art19 · fonte su Normattiva