Le norme di cui al titolo II della presente legge si applicano ai fondi danneggiati dagli eventi naturali di carattere eccezionale, nelle zone che saranno delimitate a norma dell'art. 9, e verificatisi a partire dai giugno 1958 e prima della data di entrata in vigore della presente legge. La delimitazione delle zone tiene luogo delle verifiche. Sono ridotte alla meta' l'imposta di registro e l'imposta ipotecaria per gli acquisti e per i contratti di appalto relativi agli investimenti e alle opere previsti dalla presente legge.
Testo vigente dal 29 luglio 1960
