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All'art. 12 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, premettere il seguente periodo: "I danneggiati aventi diritto al contributo, entro un anno dalla pubblicazione della presente legge, presenteranno all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura domanda su carta libera che verra' corredata dai competenti uffici dei necessari documenti".

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art13 · fonte del testo