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In aggiunta agli stanziamenti previsti nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1953-54 e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per la concessione dei contributi di cui all'articolo 31, lettera d), della legge 25 luglio 1952, numero 991, da utilizzare nei territori dei Comuni calabresi dichiarati montani.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art17 · fonte del testo