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E' in facolta' dei sinistrati bisognosi aventi diritto al contributo per la riparazione o la ricostruzione delle loro case in virtu' del precedente articolo, richiedere che tutti i lavori siano eseguiti dallo Stato a suo totale carico, impegnandosi al versamento, in dieci annualita', delle quote a loro carico, secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art2 · fonte del testo