Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 104 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Per l'assistenza ai sinistrati che siano nelle zone di residenza, e che siano in condizioni di bisogno sara' provveduto mediante assegnazioni straordinarie da erogarsi a mezzo degli enti comunali di assistenza, con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'interno. A favore dei sinistrati suddetti sara' corrisposto, sino alla ripresa della loro attivita' lavorativa e comunque per un periodo non superiore ad un anno, il sussidio temporaneo giornaliero di cui al secondo comma dell'articolo precedente. I termini previsti nel precedente comma e nel terzo comma dell'art. 19 potranno essere prorogati con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art20 · fonte del testo