Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 128 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Le spese relative al ricovero ed al mantenimento dei profughi bisognosi sono a carico dello Stato. A favore dei profughi che non fruiscano di tali forme di assistenza e che versino in stato di bisogno e' concesso un sussidio temporaneo nella misura giornaliera di lire 210 per capo famiglia e di lire 100 per ogni componente a carico, oltre alla indennita' prevista dall'articolo 2 della legge 30 novembre 1950, n. 997. Le provvidenze previste nei precedenti commi saranno concesse per un periodo massimo di mesi sei. All'atto della cessazione delle provvidenze predette sara' corrisposto dall'ente comunale di assistenza a ciascun capo famiglia, dopo il rientro in residenza, un sussidio straordinario, proporzionato al carico di famiglia, non inferiore a lire 10.000 e non superiore a lire 20.000.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art19 · fonte del testo