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Per il pagamento delle spese previste dai precedenti articoli il Ministro per l'interno, sempre che non sia possibile disporre con mandati diretti, e' autorizzato a provvedere mediante aperture di credito a favore dei prefetti. In deroga alle limitazioni stabilite dall'articolo 56, penultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dette aperture di credito potranno essere disposte fino al limite massimo di lire 150 milioni.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
