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Nelle more dei provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno, qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, e' autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al quarto dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente,

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art26 · fonte del testo