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A favore dei sinistrati della alluvione 1951 i quali possano dimostrare di aver avuto, dalla alluvione 1953, distrutti o danneggiati opere e lavori eseguiti ed ammessi a pagamento sara' provveduto, sugli stanziamenti delle precedenti leggi, alla liquidazione dei contributi in conto capitale o al concorso sugli interessi dei mutui sull'ammontare dei danni subiti ed accertati.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art30 · fonte del testo