Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: In deroga a tutte le disposizioni di legge generali e' in facolta' del giudice competente di concedere piu' proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura della autorita' comunale in altri alloggi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N.112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art31 · fonte del testo