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In deroga a tutte le disposizioni di legge generali e' in facolta' del giudice competente di concedere piu' proroghe di tutti gli sfratti sino al massimo di tre anni dalla pubblicazione della presente legge, nei casi in cui, per effetto della alluvione, la penuria della disponibilita' degli alloggi si e' aggravata e quante volte il caso abbia attinenza con le conseguenze della speciale situazione venutasi a creare a causa della alluvione medesima, tranne i casi di sfratti per morosita' e tranne per coloro che possono essere sistemati a cura della autorita' comunale in altri alloggi.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
