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Le aziende danneggiate dalle alluvioni del 1953 sono esentate dal pagamento dei contributi unificati per la durata di un anno, senza pregiudizio per la riscossione degli assegni familiari e per l'assistenza agli aventi diritto.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art32 · fonte del testo