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Gli atti ed i contratti relativi alle opere previste nei precedenti articoli sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa e dai diritti catastali, e, ove vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro e ipotecarie, salvo gli emolumenti dovuti ai Conservatori dei registri immobiliari. Per conseguire le suindicate agevolazioni ogni singolo atto e contratto deve contenere la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso e' stipulato ai fini della presente legge. Sui pagamenti da effettuare in attuazione della presente legge non si applicano i diritti casuali di cui alla legge 17 luglio 1951, n. 575, e successive proroghe.
Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008
