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Le disposizioni contenute nell'art. 6 del regio decreto - legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito in legge con la legge 8 maggio 1926, n. 562, sono applicabili per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 30 dicembre 1953 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1953-12-27;938~art8 · fonte del testo