Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

E' autorizzata la spesa di lire 1 miliardo e 300 milioni per la concessione, a favore dei coltivatori diretti, che abbiano subito gravi danni per effetto della infestazione dacica nella campagna 1964, di contributi in conto capitale, nella misura massima di un terzo della spesa ammessa, per l'acquisto di materie utili all'agricoltura e di contributi per prestazioni lavorative, anche della famiglia coltivatrice. Alla concessione e liquidazione dei predetti contributi provvedono gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, in base ai criteri che saranno determinati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1965-04-06;351~art3 · fonte del testo