Provvidenze per le zone danneggiate da calamita' naturali o eccezionali avversita' atmosferiche
Art. 5
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' autorizzata la spesa di lire 300 milioni in ciascun esercizio finanziario dal 1965 al 1994 per l'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e presti ti ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 21 luglio 1960, n. 739, in dipendenza delle eccezionali calamita' naturali o avversita' atmosferiche di cui all'articolo 1 della presente legge.
Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 dicembre 2008
