Art. 6
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Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni. La maggiore spesa di lire 800 milioni, da destinare alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dello ottobre 1964, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Testo in vigore dal 28 aprile 1965 al 22 marzo 1968
