Art. 6
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Il limite di spesa di lire 4 miliardi e 100 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 2 marzo 1963, n. 265, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito con modificazioni nella legge 13 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 4 miliardi e 900 milioni. 1 La maggiore spesa di lire 800 milioni, da destinare alle imprese siciliane danneggiate dal nubifragio dello ottobre 1964, sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 22 febbraio 1968, n. 115
1La L. 22 febbraio 1968, n. 115 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il limite di spesa di lire 4.900 milioni, previsto dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 aprile 1965, n. 351, per l'applicazione delle provvidenze di cui all'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, n. 1334, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1952, n. 50, e' elevato a lire 6.050 milioni."
Testo in vigore dal 22 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
