Art. 13 — Comitato tecnico interministeriale
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Per l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge, e' istituito un comitato tecnico interministeriale la cui composizione sara' stabilita dal regolamento di esecuzione di cui all'articolo 14. Il comitato di cui al comma precedente adottera' le sue deliberazioni sentite le regioni interessate. L'onere per il funzionamento del suddetto comitato fara' carico al capitolo 1554 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Testo in vigore dal 27 giugno 1978 al 28 luglio 2007
