Provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica

Art. 12 — Concessione dei mutui da parte di Casse di risparmio e Aziende di credito)

Le Casse di risparmio e le altre Aziende di credito indicate nell'art. 5 del regio decreto 12 marzo 1936, n. 375, sono autorizzate a concedere, anche in deroga ai propri statuti, i mutui previsti dalla presente legge.

Testo vigente dal 17 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;645~art12 · fonte del testo